1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49 (*).
2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.
3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.